Gran
Consiglio del Fascismo
Fu istituito con la legge elaborata da Alfredo Rocco e promulgata
il 9 dicembre 1928. A presiederlo era posto Mussolini, in quanto
capo del governo: tra le sue prerogative la convocazione delle
riunioni e la definizione dell'ordine del giorno. Segretario era
il segretario del PNF. Membri di diritto, a tempo indeterminato,
erano i quadrunviri della "marcia su Roma", i membri
del governo che avevano fatto parte del Gran Consiglio ininterrottamente
per almeno tre anni, i segretari del PNF dal 1922 in poi. Membri
di diritto in ragione delle loro funzioni (duravano in carica
fino a quando le rivestivano) erano i presidenti di Camera e Senato,
i ministri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
il comandante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale,
i componenti del direttorio del partito, il presidente del Tribunale
speciale, i presidenti delle confederazioni sindacali, i dirigenti
di altri enti e istituti. Con decreto del capo del governo potevano
inoltre entrare nel Gran Consiglio i benemeriti della nazione
della "rivoluzione fascista". Tra le sue prerogative
vi era il diritto esclusivo di avanzare proposte di legge riguardanti
la successione al trono, i poteri e le prerogative regie, la composizione
e il funzionamento della Camera e del Senato, le attribuzioni
del capo del governo, l'ordinamento sindacale corporativo, i rapporti
tra Stato e Chiesa cattolica, i trattati internazionali implicanti
modifiche territoriali.
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