RIFORME SOCIALI
E COSTITUZIONALI

La grande originalità del Fascismo nel campo sociale, che costituisce la zona delle sue più decise e totalitarie affermazioni, sta nell'avere inteso il problema del lavoro e della produzione nazionale; così come le due massime questioni della vita contemporanea quella sociale e quella dello sviluppo della società nazionale sono ciascuna, nella concezione mussoliniana, strumento per la soluzione dell'altra. Superata quindi la lotta di classe, l'antitesi fra capitale e lavoro, intese le due forze come momenti concreti e determinanti della vita statale, il Fascismo si eleva alla concezione dello Stato corporativo, traduzione istituzionale dello Stato etico. L'organizzazione del capitale e del lavoro si accentra in quattro Confederazioni nazionali di datori di lavoro e in quattro rispondenti Confederazioni nazionali di lavoratori; nella Confederazione nazionale dei professionisti e artisti. Le forze di questi grandi organismi al 31 dicembre 1934 erano le seguenti:

CONFEDRAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI
rappresentati 193.859
associati 34.119

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRICOLTORI
rappresentati 764
associati 662.692

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI COMMERCIANTI
rappresentati 722.969
associati 385.483


CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLASSICURAZIONE

rappresentati 436
associati 5.542

CONFEDERAZIONE FASCISTA. DEI LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA

rappresentati 3.430.068
associati 2.933.877

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI
DELL'AGRICOLTURA

rappresentati 2.915.778
associati 1.926.951

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI
DEL COMMERCIO

rappresentati 565.302
associati 368.175

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI
DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELL'ASSICURAZIONE

rappresentati 48.593
associati 34.791

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI PROFESSIONISTI
E ARTISTI

rappresentati 859.442
associati 105.484


Non vanno poi dimenticati l'Ente Nazionale della Cooperazione che inquadra in un saldo organismo tutte le Cooperative di lavoro, di pr-duzione, e di consumo, e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani. L'attività delle confederazioni per la risoluzione nazionale del problema sociale può essere rappresentata considerando i. contratti collettivi di lavoro che sono, stati convenuti dall'entrata in vigore della Legge 3 aprile 1926 e attraverso i quali tutte le categorie dei lavoratori italiani godono della più ampia tutela morale e materiale. Occorre rilevare infine, che le confederazioni in armonia con l'azione sociale, peculiare di siffatti organismi, hanno svolto, seguendo le direttive del Partito il quale è stato ed è sempre presente nel campo sindacale, un'opera proficua e profonda di propaganda politica. Per avere un'idea sufficientemente esatta dello Stato corporativo, occorre far cenno del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e delle corporazioni costituite in applicazione della Legge 5 febbraio 1934. Il Duce ebbe a dire incessantemente che il "Consiglio Nazionale delle Corporazioni" è nella economia italiana quello che lo Stato Maggiore è negli eserciti; il cervello pensante che prepara e coordina. Riformato così la Legge del 30 marzo 1930 è investito del potere di disciplinare gli interessi non solo delle categorie professionali ma anche delle grandi branche della pro-duzione. Lo presiede e lo regola il Capo del Governo e i suoi membri sono scelti da tutte le categorie professionali con criterio rappresentativo. Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni ha, per adesso, funzioni prevalentemente consultive. Ma la accennata legge sulla costituzione e sul funzionamento delle corporazioni, che ha dato vita a questi nuovi organi dello Stato cui è affidato il compito di disciplinare la produzione, fa prevedere con sicurezza che, presto; nuove e ben più ampie funzioni verranno affidale al Consiglio Nazionale delle Corporazioni il quale sostituirà nell'ordine costituzionale, come ha annunziato il Duce nello storico discorso del 14 novembre 1933, l'attuale Camera dei Deputati. La legge sulla costituzione ed il funzionamento delle corporazioni segna il trapasso definitivo dalla "fase" sindacale a quella corporativa. E cioè, lo Stato, dando vita alle corporazioni, come suoi organi muniti di poteri normativi atti a disciplinare la produzione in tutti i campi della economia nazionale, diventa formalmente e sostanzialmente "corporativo". Con decreti del Capo del Governo sono state costituite 22 corporazioni che hanno già inco-minciato a funzionare regolarmente. La Legge sulle corporazioni ha reso infine necessaria la modificazione della struttura delle confederazioni, attuata con l'approvazione dei nuovi statuti confederali nell'agosto del 1934. In una rassegna delle opere del Regime, sia pure fuggevole come questa nostra, non può mancare un cenno di quelle riforme costituzionali che hanno modificato la struttura dello Stato e ne hanno sveltito il funzionamento, rendendo possibile la vasta e multiforme operosità governativa di questi ultimi anni. L'atto più rivoluzionario nell'ordine costituzionale è stato la creazione del Gran Consiglio, esistente ed agente sin dai primi anni del Fascismo ma disciplinato giuridicamente dalla Legge 9 dicembre 1928, modificata a sua volta dalla Legge del 14 dicembre 1929. Il Gran Consiglio, per effetto ditali disposi-zioni, ha funzioni deliberative e consultive. Le prime si riferiscono alla formazione della lista dei deputati, alla approvazione degli statuti e degli ordinamenti del P.N.F., alla nomina e alla revoca del segretario, dei vice-segretari, del segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del P.N.F. e alla formazione e all'aggiornamento della lista dei nomi da presentare alla Corona in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo. Le attribuzioni consultive sono obbligatorie e facoltative; per le prime, cioè, il Governo ha l'obbligo di consultare il Gran Consiglio, per le seconde può consultano. Rientrano nelle funzioni consultive obbligatorie tutte le questioni di carattere costituzionale; le seconde riguardano ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale. Un'altra riforma costituzionale di grande momento, che occorre ricordare, è quella determinata dalla Legge 24 dicembre 1925, che ha dato vigore e funzioni nuove al Capo del Governo, modificando i rapporti tradizionali fra i poteri dello Stato. Con tale legge ha acquistato preminenza e consistenza il Governo o potere esecutivo, reso responsabile ed unitario nel Capo del Governo. Accenniamo infine alla legge elettorale politica [T.U. 2 settembre 1928, n. 1993], che ha creato in questo campo un sistema completamente nuovo in armonia con i principi politici del Fascismo. Le riforme amministrative promosse dal Fascismo hanno completamente rinnovato gli organi della pubblica amministrazione per renderli idonei allo svolgimento dall'attività statale modificata nel carattere e nell'estensione. Senza indugiarci, qui, nell'indicazione minuta della nuova struttura e dei nuovi aspetti dei vari Enti, ricorderemo il R.D. 11 novembre 1923, col quale è stato riformato l'ordinamento gerarchico dello Stato regolato con intendimenti unitari e con disciplina analoga a quella della gerarchia militare. Una modificazione sostanziale, della quale non si può non far cenno, ha subito in generale la organizzazione degli Enti autarchici territoriali e in specie quella del Comune. La Legge 4 febbraio 1926 istituì i podestà nei comuni di popolazione non eccedente i 5000 abitanti; successivamente il R.D. 3 settembre 1926, estese la nuova istituzione a tutti i comuni del Regno. Il Podestà, nominato con decreto reale, esercita la funzione che la legge comunale e provinciale attribuiva, al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, ed è perciò capo del comune e funzionario. Egli è assistito dalla Consulta municipale, obbligatoria soltanto nei comuni che superino i 20000 abitanti, che dà pareri su tutte le questioni che le vengono sottoposte.


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